Il decreto legge 1/2023 (poi convertito in LEGGE 24 febbraio 2023, n. 15 ) recante “disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare” fu emanato dal Ministero dell’Interno retto da Matteo Piantedosi il 2 gennaio 2023.

Il testo, per cui sono tutt’ora al vaglio dubbi di incostituzionalità, seguiva la storica tendenza del ministero dell’Interno italiano ad ostacolare le navi delle ONG con un nuovi espedienti. Rovesciava il problema: l’articolo 1 ammetteva che in base al diritto internazionale non si potevano bloccare o tenere fuori dalle acque territoriali le navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare ma poneva delle condizioni in base alle quali le navi di salvataggio potevano essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali. Queste condizioni erano:

a) la nave che effettua in via sistematica attività di ricerca e soccorso in mare opera in conformità alle certificazioni e ai documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di bandiera ed è mantenuta conforme agli stessi ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione dell’inquinamento, della certificazione e dell’addestramento del personale marittimo nonché delle condizioni di vita e di lavoro a bordo;
b) sono state avviate tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità;
c) è stata richiesta, nell’immediatezza dell’evento, l’assegnazione del porto di sbarco;
d) il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità è raggiunto senza ritardo per il completamento dell’intervento di soccorso;
e) sono fornite alle autorità per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, alle autorità di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini dell’acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione dettagliata dell’operazione di soccorso posta in essere;
f) le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non hanno concorso a creare situazioni di pericolo a bordo né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.

Di fatto, il decreto investiva le autorità italiane di poteri decisionali assoluti sui soccorsi in mare operati dalle ONG. Grazie a questi poteri, ad esempio, non fu più possibile operare un secondo soccorso, perché le navi erano obbligate a chiedere il porto di sbarco immediatamente dopo il primo. Ma non solo: le navi delle ONG erano tenute ad obbedire esattamente agli ordini delle autorità italiane, anche quando questi fossero stati illegittimi, pena sanzioni e blocchi. E’ il caso dell’ordine, dato più volte dal MRCC italiano, di mettersi al servizio delle autorità libiche, ordine che implicitamente avrebbe portato alla consegna dei naufraghi ai libici, cosa che in Italia era illegale.

Le sanzioni previste per le navi che non rispettavano le disposizioni delle autorità italiane erano di due tipi:

  • Nei casi di violazione del provvedimento la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000 e il fermo amministrativo per due mesi.
  • In caso di reiterazione della violazione commessa con l’utilizzo della medesima nave, la confisca della nave
  • quando il comandante della nave o l’armatore non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonché dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell’immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni, , si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000 e il  fermo amministrativo per 20 giorni. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo è di 2 mesi. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, confisca della nave.

I ricorsi contro i fermi amministrativi e le multe alle navi delle ONG

Da gennaio 2023 a marzo 2024 ben 19 navi della ONG subirono fermi amministrativi per la violazione del decreto Piantedosi. Ad eccezione del veliero Mare*Go, tutte le organizzazioni  umanitarie fecero ricorso.

A marzo 2024 la situazione era la seguente:

  • 2 ricorsi vinti (Ocean Viking e Sea Eye) sospesero i fermi e sollevarono dubbi di incostituzionalità sul decreto legge Piantedosi
  • 16 ricorsi ancora in tribunale

Questo blog ha bisogno di aiuto, scopri perchè. Qui sotto trovi il link alla donazione con PayPal o carta. Sappi che il blog farà fruttare parecchio ogni euro che arriverà e ti renderà fiero di averlo donato.