La Libia NON è un porto sicuro, sancisce la Cassazione, perché le persone possono subire lesioni e morte.
Anche in Cassazione Giuseppe Sotgiu, il comandante della nave Asso Ventotto, viene condannato ad un anno di reclusione per aver illegalmente sbarcato persone in Libia.
La sentenza Asso Ventotto: sbarcare persone in Libia è un reato.
Il processo penale al comandante Giuseppe Sotgiu della nave Asso Ventotto, battente bandiera italiana, che il 30 luglio 2018 sbarcò 101 o 108 persone (tra cui 5 donne incinte e 5 bambini) in Libia dopo averli imbarcati in acque internazionali nella zona SAR libica, vide il comandante condannato ad un anno di reclusione in tutti e tre i gradi di giudizio. La sentenza di Cassazione arrivò il 12 ottobre 2023.
Tra gli articoli di legge violati dal comandante, c’erano:
Art. 591 del codice penale – Abbandono di persone minori o incapaci.
Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.
La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato.
Art. 1155 Codice Navigazione – Sbarco e abbandono arbitrario di persone.
Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, fuori del territorio nazionale, arbitrariamente sbarca un componente dell’equipaggio o un passeggero, ovvero li abbandona impedendone il ritorno a bordo o anticipando la partenza della nave o dell’aeromobile, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a seicentomila (1). La pena non può essere inferiore a un anno se la persona sbarcata o abbandonata è priva di mezzi necessari alla sussistenza o al ritorno in patria. La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte. (1) Multa, da ultimo, così aumentata dall’art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Al comandante è stato contestato il dolo eventuale come conseguenza di un comportamento omissivo.
La Libia NON è un porto sicuro, sancisce la Cassazione, perché le persone possono subire lesioni e morte. La sentenza è un punto fermo nella giurisprudenza italiana: il comandante ha compiuto reato perché ha sbarcato le persone non in un porto sicuro, ma in Libia, che non lo è.
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