Il giorno 8 ottobre 2025 il Tribunale di Trapani, con una storica sentenza, sospende il fermo amministrativo della nave Mediterranea e dichiara illegittimo il provvedimento del Ministero dell’Interno.
Gli eventi
Il 23 agosto 2025, poche re dopo l’assegnazione del porto lontano, il comandante e il capomissione Giuseppe Caccia detto Beppe di Mediterranea rifiutano di raggiungere il lontano porto di Genova assegnato dal governo e decidono die fare invece rotta su quello di Trapani, per poter sbarcare le 10 persone soccorse al largo della Libia nel drammatico caso del 21 agosto. La nave viene sanzionata e fermata in porto. Mediterranea fa ricorso e lo vince.
Scrive ASGI:
Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare di sospensione di entrambe le sanzioni chiarendo che:
– Il giudice che valuta la legittimità della sanzione imposta per aver disatteso un provvedimento ha sindacato anche sul provvedimento presupposto;
– La durata del fermo deve essere proporzionale alla gravità della condotta e si deve tenere conto delle ragioni alla base del comportamento sanzionato. Nel caso di specie “non può non tenersi conto, anzitutto, delle concrete modalità dell’azione da parte dell’autore della violazione, il quale – lungi dal disattendere sic et simpliciter le indicazioni circa il Pos di sbarco.
– Il comandante “ha più volte sollecitato l’autorità amministrativa a provvedere ad una rideterminazione dello stesso, sempre motivando tale istanza in ragione delle circostanze del caso concreto. Va, infatti, certamente tenuto conto dei motivi che hanno spinto l’autore a non seguire le indicazioni fornite dall’autorità amministrativa: il comandante, nel caso concreto, sulla scorta di quanto articolato nel ricorso introduttivo e riscontrabile anche nella documentazione a questo allegata (cfr. all. 13 fascicolo ricorrente), non avrebbe agito per finalità egoistiche e/o di profitto, bensì per la tutela delle persone tratte in salvo, onde evitare a queste possibili pregiudizi correlati alla ulteriore protrazione della navigazione verso il porto di Genova, tenuto conto delle (pacifiche e documentate) condizioni di vulnerabilità delle stesse, peraltro particolarmente pregnanti rispetto ai tre naufraghi minori di età” .”La trasgressione alle indicazioni delle autorità pare mossa da esclusivo spirito solidaristico, a tutela dei soggetti fragili che si trovavano a bordo dell’imbarcazione, ed in ogni caso non si profila idonea a pregiudicare (ma, al contrario, a salvaguardare) gli obiettivi di tutela della vita e della salute in mare di cui gli Stati sono portatori alla luce delle convenzioni internazionali che regolano la materia. ” La trasgressione alle indicazioni delle autorità pare mossa da esclusivo spirito solidaristico, a tutela dei soggetti fragili che si trovavano a bordo dell’imbarcazione, ed in ogni caso non si profila idonea a pregiudicare (ma, al contrario, a salvaguardare) gli obiettivi di tutela della vita e della salute in mare di cui gli Stati sono portatori alla luce delle convenzioni internazionali che regolano la materia.”
– Si deve tenere anche conto del numero di persone soccorse. In questo caso si trattava di dieci persone, quindi non di uno sbarco “di massa”: questo fa venire meno le ragioni di interesse pubblico/gestione amministrativa che normalmente vengono usate per giustificare il porto lontano.
– La sospensione è stata disposta anche perché il Tribunale ha ritenuto applicabile l’art. 8 bis co. 7 L. 689/81: non si può contestare la reiterazione (che innalza il fermo a 60 giorni) se il provvedimento sanzionatorio precedente è ancora pendente e non è divenuto definitivo La sospensione del fermo di 60 giorni è stata ottenuta perché la reiterazione non poteva essere legalmente applicato in via cautelare in assenza di un precedente definitivo.
– Infine rilevano ai fini del periculum sia il danno patrimoniale derivante dai costi di tasse portuali e assicurazione e perdita donazioni, che il fatto che alla nave viene impedito di svolgere attività umanitaria e solidaristica particolarmente meritevole di tutela.
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/tribunale-di-trapani/
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